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  Il CONSORZIO  
  STATUTO  
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Art. 1

COSTITUZIONE, SEDE E DURATA

E' costituito ai sensi dell'Art. 2602 del Codice Civile, della legge 21/12/99 n. 526 e decreti attuativi, il Consorzio volontario denominato "CONSORZIO DI TUTELA DEL MARRONE DI SAN ZENO D.O.P.", più avanti denominato per brevità "Consorzio".

Il Consorzio ha sede legale in San Zeno di Montagna (VR) presso la sede Municipale.

Il Consorzio ha facoltà, con deliberazione Consiliare, di istituire e sopprime sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze sul territorio italiano ed all'Estero.

I soci del Consorzio potranno liberamente trasferire la sede nell'ambito del comune, previa comunicazione ai competenti uffici.

Il Consiglio ha durata sino al 31 dicembre 2050, salvo proroga deliberata dell'assemblea

Art. 2

FUNZIONI, SCOPI E FINALITA'

Il Consorzio non ha scopi di lucro e si propone di:

  1. difendere e tutelare la produzione ed il commercio del Marrone di San Zeno D.O.P. e l'uso della sue denominazione;
  2. promuovere ogni utile iniziativa intesa a salvaguardarne la tipicità e le caratteristiche peculiari;
  3. propagandarne il consumo;
  4. agevolarne il commercio e l'esportazione;
  5. richiederne la registrazione od eventuali modifiche alla Denominazione di Origine Protetta secondo quanto previsto dal reg. CEE n. 2081/90 e successive integrazioni.

Il Consorzio, fra l'altro, provvederà:

  1. a distinguere e garantire il Marrone di San Zeno D.O.P. prodotto nel comprensorio di cui al successivo art. 3 mediante l'apposizione di speciali marchi e contrassegni, depositati a norma di legge; provvedendo alla difesa della denominazione stessa, in Italia e all'estero, in armonia con le disposizioni legislative italiane e comunitarie e con le convenzioni internazionali alle quali l'Italia abbia aderito o aderisca circa l'uso della denominazione d'Origine Protetta o tipiche dei prodotti alimentari in genere ed in particolare dei prodotti ortofrutticoli;
  2. ad attuare opportune iniziative tendenti al perfezionamento ed al miglioramento qualitativo del Marrone di San Zeno D.O.P. dando ai consorziati le necessarie direttive ed assistenza di carattere tecnico, favorendo anche l'istruzione professionale delle maestranze ed attuando tutte quelle iniziative tendenti a migliorare e tutelare la produzione, la conservazione, il confezionamento e trasporto del Marrone di San Zeno D.O.P. al fine di ottenere prodotti d'alta qualità;
  3. ad esercitare un'attiva vigilanza sulla produzione e sul commercio del Marrone di San Zeno D.O.P., sull'uso della sua denominazione e dei marchi e contrassegni consorziali, anche unitamente agli appositi Organi Governativi, per impedire e reprimere abusi o irregolarità, a danno degli interessi e dei diritti del Consorzio e degli associati, promovendo anche azioni giudiziarie;
  4. a mettere a disposizione dello Stato, Regioni e Province o altri Enti la propria organizzazione per l'esecuzione, per conto o per incarico degli stessi, di funzioni aventi attinenza con gli scopi del Consorzio;
  5. applicare tutti gli incarichi e le attività eventualmente affidate ai sensi del Regolamento CEE 2081/90 e Reg. CEE 2082/92 e successive integrazioni e modifiche;
  6. a promuovere, favorire, organizzare tutte quelle iniziative intese a valorizzare il Marrone di San Zeno D.O.P. e ad accrescerne la rinomanza in Italia e all'estero.

Il Consorzio potrà altresì attivare tutte le iniziative volte al miglioramento della produzione del Marrone di San Zeno D.O.P. e alla sua valorizzazione in ogni fase, fornendo all'uopo la propria collaborazione ad altri enti e organismi del settore anche attraverso la messa a disposizione di servizi per il raggiungimento di finalità comuni.

Art. 3

ZONA E CARATTERISTICHE DI PRODUZIONE

La zona e le caratteristiche di produzione del Marrone di San Zeno D.O.P. sono quelle indicate dal disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta "Marrone di San Zeno" approvato in conformità al Reg. CEE 2081/92.

Art. 4

SOCI

Hanno diritto di essere ammessi a far parte del consorzio:

  1. i produttori di Marroni, singoli od associati;
  2. le imprese commerciali che abbiano i loro impianti o stabilimenti nella zona di produzione, di cui all'art. 3, o che comunque commercializzino il prodotto d'aziende situate nella zona indicata dal disciplinare e siano in grado di mantenere separate le produzioni seguendo criteri e procedure che il Consiglio d'Amministrazione andrà ad adottare con successivi regolamenti.

Il Consiglio d'Amministrazione, su proposta di uno o più associati, può inoltre deliberare di ammettere Soci, con diritto di voto consultivo, colore che con la loro attività tecnica, commerciale, culturale hanno portato benefici e prestigio al Consorzio stesso e alla diffusione del Marrone di San Zeno D.O.P.

Possono essere Soci, con voto consultivo, le Amministrazioni Comunali che ricadono nel territorio di cui all'art. 3, la Comunità Montana del Baldo, l'Amministrazione Provinciale di Verona, la Camera di Commercio I.A.A. di Verona, la regione Veneto.

Il Consorzio può aderire ad altri consorzi di valorizzazione di prodotti agroalimentari.

Art. 5

DOMANDA D'AMMISSIONE

La domanda d'ammissione deve essere presentata per iscritto e in essa devono essere indicati:

  1. la forma giuridica dell'impresa precisando se si tratta d'impresa individuale o di società;
  2. il nome e cognome del o dei titolari o dei legali rappresentanti.

Ogni domanda deve essere accompagnata dalla ricevuta di pagamento della quota sociale e della documentazione eventualmente richiesta dal Consiglio d'Amministrazione del Consorzio che comprovi il possesso dei requisiti per l'ammissione.

Se la richiesta è fatta da società o da persona giuridica, alla domanda deve essere unita copia dell'atto costitutivo e del relativo statuto, nonché copia della deliberazione dell'organo sciale che l'ha autorizzata.

Sulla domanda d'ammissione delibera il Consiglio di Amministrazione.

Contro l'eventuale decisione negativa la ditta interessata, entro trenta giorni, può ricorrere al Collegio di Probiviri, che decide senza appello.

Nel caso di mancata accettazione della domanda la quota versata sarà restituita e l'aspirante potrà ripresentare domanda non prima che siano trascorsi dodici mesi.

Le persone giuridiche sono rappresentate nel Consorzio dal legale rappresentante o da un delegato nominato dai loro rispettivi organi statutari.

L'ammissione di un nuovo consorziato non costituisce modifica del presente atto.

Art. 6

OBBLIGHI DEI SOCI

I Soci hanno l'obbligo di:

  1. osservare lo statuto e i regolamenti approvati in conformità dello stesso e di attenersi alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
  2. di versare le quote, il diritto d'ammissione e i contributi stabiliti a norma del presente Statuto, nonché le eventuali penalità previste dallo Statuto o dal Regolamento e a rimborsare le spese sostenute dal Consorzio nell'interesse dei singoli consorziati;
  3. di apporre i contrassegni e i marchi consortili su tutte le confessioni contenenti il prodotto tutelato dal Consorzio;
  4. di consentire ogni forma di controllo che il Consorzio riterrà di esercitare per l'accertamento del rispetto delle norme dello Statuto e del Regolamento;
  5. il Consiglio di Amministrazione, in base al Regolamento che verrà attuato applicherà i previsti provvedimenti in caso di violazioni.

Art. 7

DIRITTI DEI SOCI

L'appartenenza al Consorzio da diritto al consorziato di ottenere:

  1. i contrassegni ed i marchi da apporre sul prodotto;
  2. le assistenze ed i vantaggi previsti dal presente Statuto.

Art. 8

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

La durata minima del vincolo per ogni consorziato è di due anni salvo quanto previsto dai commi successivi.

L'impegno s'intende tacitamente prorogato di biennio in biennio, qualora tre mesi prima della scadenza di ciascun biennio, il consorziato non comunichi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata alla sede del Consorzio, la sua volontà di recedere.

Il recesso, è consentito anche prima della scadenza del biennio al consorziato che abbia cessato l'attività in tale caso la comunicazione dovrà essere fatta dal consorziato entro trenta giorni dalla cessazione dell'attività.

La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del consorziato che abbia perduto i requisiti per l'ammissione oppure sia stato dichiarato fallito non riabilitato e comunque abbia interessi contrastanti con quelli del Consorzio.

Tale deliberazione dovrà essere adottata entro sei mesi dall'avvenuto accertamento della perdita dei requisiti di socio o comunque da quando il Consiglio di Amministrazione ne sia venuto a conoscenza.

Le dichiarazioni di recesso o decadenza hanno efficacia al 31 dicembre dell'anno in cui il recesso è stato comunicato o la decadenza è stata pronunciata a norma dei commi precedenti ed il receduto o il decaduto sono tenuti a corrispondere le quote ed i contributi maturati fino al 31 dicembre predetto.

Il Consorziato può essere escluso dal Consorzio con delibera del Coniglio di Amministrazione quando:

  1. commetta gravi inadempienze o violazioni dello Statuto o del regolamento e segnatamente quando con la sua condotta, nello svolgimento dell'attività che interessa gli oggetti del Consorzio, rechi pregiudizio al prestigio del Consorzio stesso o ne danneggi l'opera;
  2. sia moroso da oltre sei mesi nel pagamento delle quote, dei contributi e di quanto, a qualunque titolo, debba al Consorzio;
  3. si renda inosservante delle deliberazioni degli organi del Consorzio, ne rechi danno morale al Consorzio o ai consorziati, non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi consortili.

Contro le decisioni di decadenza e di esclusione pronunciate dal Consiglio di Amministrazione, l'interessato può ricorrere entro trenta giorni dal provvedimento, al Collegio dei Probiviri, la cui decisione è inappellabile.

Il consorziato escluso non ha diritto alla restituzione della quota sociale.

Art. 9

PATRIMONIO CONSORTILE

Il patrimonio del Consorzio è costituito;

  1. dalla quota di associazione di euro 50 per socio, da versarsi all'atto della domanda di ammissione;
  2. dai diritti di ammissione dei nuovi soci stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
  3. dai contributi volontari e di incoraggiamento versati da consorziati, da Enti pubblici e privati, da terzi e da eventuali donazioni e lasciti.

Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'Assemblea potrà deliberare il suo reintegro da parte dei consorziati, stabilendone modalità e termini.

Le quote consortili non possono essere cedute a terzi con effetti verso il Consorzio

Art. 10

RISORSE DI GESTIONE

Alle necessità di gestione si provvede:

  1. con il contributo associativo annuale dovuto dai consorziati;
  2. con i contributi dovuti dai consorziati per la marchiatura;
  3. con il contributo per il servizio di marchiatura;
  4. con i proventi derivati da eventuali servizi resi ai consorziati a norma di regolamento o per le attività delegato di cui all'art. 7;
  5. con i contributi in conto gestione di Enti ed organismi pubblici o privati.

L'entità dei contributi di cui alle lettere b), c), e d) del comma precedente viene fissata con deliberazione dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio consuntivo. Il bilancio consuntivo dovrà essere approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, salvo casi di comprovata necessità per i quali è concessa la proroga di due mesi.

L'eventuale avanzo di gestione non potrà essere in alcun modo ripartito fra i consorziati, ma dovrà essere accantonato in apposito fondo per essere reinvestito entro il secondo esercizio successivo al suo conseguimento

Art. 12

ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del Consorzio:

  1. l'Assemblea;
  2. il Consiglio;
  3. il Presidente;
  4. il Collegio dei Sindaci;
  5. il Collegio dei Probiviri.

Ai sensi degli articoli 3 e 4 del D.M. 12/04/2000 N. A 4289 all'interno del consiglio di amministrazione deve essere rappresentata ogni categoria associata al consorzio, secondo le seguenti percentuali:

  • 66% degli agricoltori
  • 34% imprese commerciali.

Quando al Consorzio no aderisca la totalità degli appartenenti ad una categoria, la rappresentatività di ciascuna di esse è ridotta di una quantità proporzionale alla quota di produzione (certificata o conforme) dei soggetti di ciascuna categoria non aderenti al consorzio.

Art. 13

ASSEMBLEA

L'Assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

  • approva il bilancio consuntivo,
  • nomina i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ed i Probiviri,
  • nomina il Presidente del Collegio Sindacale,
  • approva i regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione,
  • fissa i contributi associativi annuali di cui ala lettera "a" dell'art. 10,
  • delibera sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dagli Amministratori,
  • emana direttive per il funzionamento del Consorzio, per la sua attività e per il migliore raggiungimento degli scopi consortili,
  • delibera su qualsiasi altro argomento riservato dalla Legge e dal presente atto alla sua competenza.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e quando ne faccia richiesta il Collegio Sindacale o almeno un terzo dei consorziati. Le richieste dovranno essere motivate con l'indicazione degli argomenti da trattare.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla proroga del Consorzio, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e negli altri casi previsti dalla legge.

L'assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione per materia di competenza o quando ne faccia richiesta il Collegio Sindacale o un terzo dei consorziati, sempre indicando gli argomenti da trattare.

Art. 14

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, ora luogo di adunanza, anche diverso dalla sede legale del Consorzio e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere comunicato per lettera raccomandata o mediante affissione della convocazione almeno dieci giorni prima dell'Assemblea presso la sede del Consorzio e dovrà indicare la data dell'eventuale seconda convocazione.

La seconda convocazione non potrà essere fissata nello stesso giorno della prima.

Art. 15

INTERVENTO DEI SOCI

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i consorziati inscritti nel libro dei soci. Gli intervenuti hanno diritto di voto attivo solo se inscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

I soci che non intervengono possono delegare altri soci a rappresentarli; un socio non può rappresentare per delega più di due consorziati.

La delega per essere valida deve risultare da atto sottoscritto e firmato dal legale rappresentante della ditta consorziata o da persona all'uopo designata nella domanda presentata per l'ammissione al Consorzio e deve essere rimessa al Presidente dell'Assemblea stessa non oltre l'inizio della discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Ciascun Socio ha diritto ad un voto.

L'elezione delle cariche sociali avviene per scheda segreta.

Art. 16

PRESIDENZA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o in assenza od impedimento anche di questo da altra persona designata dall'Assemblea tra i consorziati presenti.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio e tre scrutatori.

Art. 17

MAGGIORANZE

L'Assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria delibera in prima convocazione con la maggioranza dei consorziati; in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza degli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria delibera con il consenso dei due terzi dei consorziati presenti o rappresentati in Assemblea.

Delle delibere dell'Assemblea sarà redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno, i verbali saranno redatti da un Notaio.

Art. 18

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea, composto da tre a nove membri anche non consorziati.

I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più Amministratori gli altri provvederanno a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

Nel Consiglio di Amministrazione possono essere presenti in qualità di esperti o in rappresentanza, con voto consultivo, un delegato della Camera di Commercio di Verona ed uno dell'Amministrazione Provinciale di Verona

Art. 19

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E RELATIVE DELIBERAZIONI

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due consiglieri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione sarà fatta con lettera o fax indicante l'ora, la data, il luogo e gli argomenti da trattare.

Essa dovrà essere spedita almeno cinque giorni prima e nei casi di urgenza con telegramma da inviare due giorni prima di quello fissato per l'adunanza al domicilio di ciascun consigliere.

Il Consiglio si reputa regolarmente convocato anche senza le formalità suddette quando siano presenti tutti i suo consiglieri.

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Sono valide le deliberazioni votate con il consenso della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti è considerata valida la deliberazione per la quale ha dato il voto chi presiede la riunione

Art. 20

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SPETTANZE

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per conto del Consorzio nell'esercizio delle loro mansioni.

L'Assemblea può inoltre deliberare un compenso anche nella forma di gettoni di presenza.

Art. 21

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo del Consorzio ed è investito dei più ampi poteri per il funzionamento dello stesso, esclusi quei compiti che per Legge o per contratto sono demandati al Presidente o all'Assemblea.

In ogni caso spetta al Consiglio di Amministrazione:

  1. deliberare sulla convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria,
  2. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari,
  3. deliberare sull'ammissione, il recesso e la decadenza dei consorziati e sull'eventuale esclusione degli stessi,
  4. predisporre il bilancio consuntivo,
  5. assumere o licenziare il personale fissando le mansioni e le retribuzioni,
  6. nominare commissioni di esperti con funzioni tecniche e di controllo,
  7. determinare i contributi per l'etichettatura dovuti al Consorzio,
  8. compiere tutte le operazioni e gli atti ritenuti idonei per il raggiungimento delle finalità sociali,
  9. deliberare sulle azioni giudiziarie attive o passive, transigere e compromettere in arbitrati, comprare o vendere immobili, rinunciare ad ipoteche legali, acconsentire iscrizioni, cancellazioni, postergazioni di ipoteche, fare operazioni con debito pubblico, con la cassa Depositi e Prestiti e con ogni altro Ufficio o Istituto sia pubblico che privato,
  1. deliberare su casi di violazione del presente statuto e del regolamento,
  2. deliberare la quantificazione del diritto di ammissione che devono corrispondere i nuovi soci.

Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque delegare, in quanto per legge delegabile, parte degli oggetti di cui sopra al Presidente, al Vice Presidente, a uno o più Consiglieri.

Per la gestione del Consorzio il Consiglio potrà valersi dei servizi e della collaborazione di Enti Pubblici o di organizzazioni operanti nel settore.

Art. 22

PRESIDENTE

Il Consiglio alla sua prima costituzione e ad ogni sua rinnovazione elegge fra i suoi membri un Presidente e un Vice Presidente.

La rappresentanza legale del Consorzio spetta al Presidente di fronte a terzi e in giudizio, in sua assenza od impedimento al Vice Presidente.

La firma sociale spetta al Presidente e in caso di impedimento di questo o per i soli affari urgenti al Vice Presidente.

Il Consiglio può delegare l'uso della firma sociale per determinare operazioni con le limitazioni che crederà opportuno ad uno o più amministratori, a procuratori, o a consulenti particolarmente esperti per ogni singolo settore, congiuntamente o non.

Art. 23

COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea anche fra non consorziati. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Assemblea che nomina i sindaci, e tra essi il presidente del Collegio Sindacale, determina il compenso loro spettante.

Art. 24

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea nomina il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri scelti tra non consorziati. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili, ai Probiviri è demandata qualsiasi controversia tra Consorzio e consorziati, amministratori e liquidatori o consorziati tra loro, ove non sia necessario il giudizio secondo norme di legge.

Art. 25

SCIOGLIMENTO E LIQUDAZIONE

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento del Consorzio, l'Assemblea stabilisce la modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Art. 26

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia e, in quanto applicabili, nelle previste dal Codice Civile, per le società per azioni e quelle di cui gli articoli 2602 e 2615 del Codice Civile.